SI ALLUNGA L’ELENCO DELLE PROCURE PER CUI IL REATO DI CLANDESTINITA’ E’ INCOSTITUZIONALE
Ottobre 11th, 2009 Riccardo FucileANCHE IL PROCURATORE DI TORINO CASELLI SOLLEVA IL CASO DAVANTI ALLA SUPREMA CORTE… VIOLEREBBE GLI ART. 2, 3 E 25 DELLA COSTITUZIONE… NON ERA QUESTA LA VIA DA SEGUIRE PER PERSEGUIRE I CLANDESTINI
Ormai è sempre più lungo l’elenco delle Procure italiane che hanno contestato la legge sul reato di clandestinità , in vigore dall’8 agosto scorso: per il governo molti magistrati starebbero attuando un vero e proprio boicottaggio della legge, per altri era un fatto prevedibile in quanto la norma aveva in sè i caratteri evidenti dell’incostituzionalità e si è voluto forzare la mano per fare uno spot elettorale.
Indubbiamente la legge, alla prova delle aule di tribunale, sta dimostrando che non funziona, nessuno viene espulso in quanto nessuno viene arrestato, e nessuno quindi è presente al processo. La legge fa acqua da tutte le parti, è inapplicabile e, quando viene contestata a qualcuno, è giusto al poveraccio, non certo a chi delinque abitualmente.
E’ evidente a tutti che nessuno pagherà mai i 5.000 euro di ammenda, così come è chiaro che nessuno lascerà il territorio italiano.
Il governo è riuscito, andando dietro alle elucubrazioni maroniane, non solo a emanare una norma inefficace, ma pure a lasciarsi dietro una valanga di ricorsi per incostituzionalità che alla fine mineranno la credibilità dell’intero pacco sicurezza.
Dopo Pesaro, Bologna, Siracusa e Reggio, per citarne solo alcune, è toccato anche alla procura di Torino di sollevare la questione di costituzionalità della legge.
Il reato di immigrazione clandestina punisce l’ingresso e il soggiorno illegale nel territorio dello Stato.
Non è previsto l’arresto ma un’ammenda dai 5.000 ai 10.000 euro, convertibile in espulsione. Secondo il procuratore di Torino, Giancarlo Caselli, la legge contrasta con alcuni articoli della nostra Costituzione, in particolare con il principio di uguaglianza (art. 3), la violazione dei diritti fondamentali dell’essere umano (art.2) e il principio di legalità sotto il profilo della punibilità di condotte materiali ascrivibili alla volontà di un soggetto (art. 25). Continua »