IL MINI-SINDACO DI FDI DEL VI MUNICIPIO DI ROMA CHE DICHIARA UNA LAUREA MAI CONSEGUITA
NEL CURRICULUM DEPOSITATO DICHIARA DI ESSERSI LAUREATO NEL 2010… PRIMA INSISTE, POI AMMETTE DI NON ESSERE LAUREATO: E’ FALSO IDEOLOGICO (ART 13 DEL CODICE PENALE)
Il VI Municipio di Roma, conosciuto come quello delle “Torri”, è l’unico territorio in mano al centrodestra della Capitale; la maggioranza è solida e ha registrato recentemente l’arrivo di nuovi consiglieri da altri partiti.
Il Presidente è Nicola Franco (FdI)
Prendendo in esame il suo curriculum depositato presso il Comune, alla voce ‘Istruzione e Formazione’ il minisindaco riporta una laurea in “Scienze Ingegneria Civile” conseguita nel 2010.
In quale università non è dato saperlo, e allora facciamo un rapido passaggio su Facebook dove Nicola Franco scrive di aver studiato alla “Sapienza, Università di Roma”.
La Sapienza: “Non risulta alcun Franco Nicola laureato”
Ma Barbara Sabatini, responsabile dell’Ufficio Stampa dell’ateneo ci fa sapere che: “A seguito di verifiche effettuate, non risulta alcun Franco Nicola laureato presso questo ateneo”.
Ed effettivamente nemmeno esiste in tutta Italia una denominazione di corso di laurea simile a “Scienze Ingegneria Civile”.
Continuiamo le ricerche presso altre università, comprese quelle telematiche, ma niente.
Non rimane allora che chiedere al diretto interessato. Così, raggiunto da TPI, prima il minisindaco cincischia asserendo di essere laureato poi, incalzato, ammette: “No, allora, io ho praticamente un master di tre anni. Non si tratta di una laurea è un master in ingegneria”.
Nessun riferimento al fatto di aver mentito sul curriculum: va da sé che laurea e master non siano la stessa cosa. Inoltre per iscriversi a un master è necessario essersi laureati, oltre al fatto che in Italia non esistono “master di tre anni”.
Mentire alla Pubblica Amministrazione è illegale e genera ovvie criticità in seno al campo politico in ordine alla credibilità dei soggetti coinvolti. Inoltre, in alcuni casi, si potrebbe configurare addirittura il reato di falso ideologico.
Infatti l’art. 13 del codice penale recita: “Chiunque attesti falsamente al pubblico ufficiale, in un atto pubblico, fatti dei quali l’atto è destinato a provare la verità, è punito con la reclusione fino a due anni”.
(da TPI)
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