CHE L’EGITTO NON SIA UN “PAESE SICURO” PER LA VIOLAZIONE DEI DIRITTI UMANI LO SANNO ANCHE GLI IMBECILLI, BASTA RICORDARE IL CASO REGENI
PER CAPIRLO NON E’ NECESSARIO ESSERE “TOGHE ROSSE”, E’ SUFFICIENTE NON ESSERE SEQUESTRATORI DI ESSERI UMANI
Nel provvedimento con cui stabilisce il non trattenimento della persona migrante arrivata dall’Egitto, il giudice di Catania dichiara «irrilevante la questione di legittimità costituzionale sollevata dal richiedente protezione». La decisione è del presidente della sezione Immigrazione del Tribunale di Catania, Massimo Escher. Il giudice ha voluto ribadire la necessità, nel valutare il trattenimento, di esaminare la qualifica data all’Egitto, con il decreto legge del 23 ottobre 2024, che lo include «in una lista che non prevede alcuna eccezione, né per aree territoriali né per caratteristiche personali». Ma per il tribunale questa «qualificazione non esime il giudice dall’obbligo di verifica della compatibilità della designazione con il diritto dell’Unione europea, obbligo affermato in modo chiaro e senza riserve dalla Corte di giustizia europea nella sentenza della Gran Camera del 4 ottobre 2024».
Il presidente Escher scrive che «in Egitto esistono gravi violazioni di diritti umani che, in contrasto con il diritto europeo citato, persistono in maniera generale e costante e investono non soltanto ampie e indefinite categorie di persone (come dimostra l’inserimento tra le eccezioni della categoria dei “difensori dei diritti umani”, che individua l’esistenza di violazioni dei diritti di soggetti che agiscono per la stessa tutela dei diritti dell’uomo) ma anche il nucleo delle libertà fondamentali che connotano un ordinamento democratico e che dovrebbero costituire la cornice di riferimento in sui ci inserisce la nozione di Paese sicuro secondo la direttiva europea».
L’avvocata Lo Faro ha ripreso il provvedimento del Tribunale di Catania per spiegare che «il decreto non va applicato perché l’Egitto non è un paese sicuro per svariati motivi derivanti dalle schede per la determinazione del ministero degli Esteri, e, ancora una volta, afferma che in Italia il diritto di asilo è previsto dall’articolo 10 della Costituzione e nessuna legge ordinaria lo può scalfire».
(da agenzie)
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