GLI SI E’ ALLARGATO IL CONDONO, COLPO DI SPUGNA ANCHE SUL RICICLAGGIO
TETTI PIU’ ALTI, SANATORIA ANCHE PER L’IVA, CANCELLATI REATI TRIBUTARI E LA DISCIPLINA DEL RICICLAGGIO DEL DENARO SPORCO
Il condono è sempre più ad alta intensità .
L’ultima bozza circolata del decreto, peraltro già approvato dal consiglio dei ministri, allarga le maglie della maxi sanatoria fiscale e contributiva: tetti più alti, possibilità di sanare anche l’Iva e, soprattutto, colpo di spugna su una serie di reati tributari e sulla disciplina del riciclaggio e dell’autoriciclaggio.
Tutto nell’articolo 9 del testo dedicato alla celebre “dichiarazione integrativa speciale”, la porta d’ingresso che, una volta varcata, porta al condono tombale.
Il rischio, almeno stando alle prime bozze circolate, è che il tetto di 100 mila euro massimo dell’imponibile che si può fare emergere nella misura del 30 per cento, non valga per l’intero pacchetto di imposte condonate, ma per ciascuna singola imposta con relativo effetto moltiplicativo.
Medesimo effetto anche dal passaggio dell’articolo 9 che specifica come il tetto di 100 mila sia inteso per ogni singolo anno d’imposta, visto che gli anni recuperabili potrebbero essere cinque, si arriverebbe ad un tetto complessivo di imponibile emerso pari a 500 mila euro. Su tutto si paga il 20 per cento invece del 43 per cento.
Imposta comunitaria è solitamente esclusa dai condoni, la sanatoria gialloverde invece la prevede: con l’accortezza di far pagare il 20 per cento, come per tutte le altre imposte se si riesce a determinare una media dell’imponibile evaso.
Altrimenti si paga l’aliquota ordinaria del 22 per cento: la soluzione permette comunque di sanare anche l’Iva e di evitare che chi fosse emerso per l’Irpef si trovasse un accertamento Iva.
L’elenco delle imposte che si potranno condonare entro il 31 maggio del 2019 sono le seguenti: “imposte sui redditi e relative addizionali, imposte sostitutive delle imposte sui redditi, ritenute e contributi previdenziali, imposta sul valore degli immobili all’estero, imposta sul valore delle attività finanziarie all’estero, imposta regionale sulle attività produttive e imposta sul valore aggiunto”.
Per chi partecipa alla dichiarazione integrativa si “esclude la punibilità delle condotte previste dagli articoli 648-bis e 648-ter del codice penale” commesse in relazione all’evasione.
Si tratta di due reati gravi come il riciclaggio e l’autoriciclaggio che prevedono pene da 2 a 8 anni. In particolare il reato di autoriciclaggio, introdotto recentemente nella normativa italiana, colpisce chi “avendo commesso o concorso a commettere un delitto non colposo, impiega, sostituisce, trasferisce, in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative, il denaro, i beni o le altre utilità provenienti dalla commissione di tale delitto, in modo da ostacolare concretamente l’identificazione della loro provenienza delittuosa”
(da “Huffingtonpost”).
Leave a Reply