IMMIGRATI: IL “RAVVEDIMENTO” E’ LEGGE: EMERGERANNO 400.000 INVISIBILI
LA SANATORIA APPROVATA IL 6 LUGLIO CON LA LEGGE ROSARNO INTRODUCE PENE PIU’ SEVERE PER CHI IMPIEGA STRANIERI IRREGOLARI… PERMESSO DI SOGGIORNO ALL’IMMIGRATO CHE DENUNCIA LO SFRUTTAMENTO
“Nelle stime della Caritas potrebbe portare alla luce del sole dai 200 ai 400mila immigrati invisibili.
È la regolarizzazione 2012, il “ravvedimento operoso” per chi dà lavoro a immigrati senza documenti.
Il testo è stato pubblicato in Gazzetta ufficiale.
La finestra è di un mese: si parte il 15 settembre.
La legge “Rosarno”.
La sanatoria è contenuta in una norma transitoria approvata il 6 luglio scorso con la “legge Rosarno”: il decreto legislativo che introduce pene più severe per chi impiega stranieri irregolari e un permesso di soggiorno per l’immigrato che denuncia uno sfruttamento grave.
La norma transitoria prevede, appunto, il “ravvedimento operoso”: i datori di lavoro che occupano alle proprie dipendenze extracomunitari irregolari, potranno dichiarare la sussistenza del rapporto di lavoro allo Sportello unico per l’immigrazione. Insomma, potranno regolarizzarli.
Quando? Per motivi tecnici la finestra è stata spostata in avanti di 15 giorni: dal 15 di settembre al 15 ottobre.
La regolarizzazione di settembre.
Ecco cosa dice la disposizione transitoria: “I datori di lavoro italiani o cittadini di uno Stato membro dell’Unione europea, ovvero i datori di lavoro stranieri in possesso della carta di soggiorno che, alla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo occupano irregolarmente alle proprie dipendenze da almeno tre mesi lavoratori stranieri presenti nel territorio nazionale in modo ininterrotto almeno dalla data del 31 dicembre 2011, o precedentemente, possono dichiarare la sussistenza del rapporto di lavoro allo sportello unico per l’immigrazione. La dichiarazione è presentata dal 15 settembre al 15 ottobre 2012 con le modalità stabilite con decreto di natura non regolamentare”.
Non solo.
“In ogni caso, la presenza sul territorio nazionale dal 31 dicembre 2011 deve essere attestata da documentazione proveniente da organismi pubblici”. Il testo completo dell’articolo 5 è pubblicato in Gazzetta ufficiale.
Vladimiro Polchi
(da “La Repubblica“)
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