PER CHI PREDICA L’ASTENSIONE C’E’ IL CARCERE: E’ UNA VECCHIA NORMA, MA SEMPRE IN VIGORE
IL COSTITUZIONALISTA AINIS: “L’ART.8 DEL TESTO UNICO DELLE LEGGI ELETTORALI PREVEDE UNA PENA DA 6 MESI A 3 ANNI PER CHI, RICOPRENDO UNA FUNZIONE PUBBLICA, INVITA ALL’ASTENSIONE”
Non è un editoriale fumantino come quello scritto nel 2005 in occasione del referendum sulla legge 40, ma è comunque una autorevole chiamata al voto.
Il costituzionalista Michele Ainis sulle pagine del Corriere della Sera spiega perchè non soltanto è giusto e doveroso andare alle urne domenica 17 aprile per la consultazione popolare sulle trivelle, ma ricorda altresì che esiste una norma secondo la quale chi predica l’astensione potrebbe essere condannato alla galera.
Ainis definisce “deriva ingannevole e sleale” la battaglia sul quorum che vede il governo da una parte fare campagna per l’astensione (“il referendum è una bufala, astenersi è costituzionalmente legittimo” ha detto giovedì Matteo Renzi) e dall’altra i promotori del “sì”.
Approfitta della quota d’astensionismo fisiologico per sabotare il referendum, sommando agli indifferenti i contrari, mentre i favorevoli non hanno modo di moltiplicare il “sì”, mica possono votare per due volte.
Dunque l’appello all’astensione è un espediente, se non proprio un trucco, come affermò Norberto Bobbio nel 1990.
Il giurista bacchetta poi i rappresentanti delle istituzioni, e dunque implicitamente anche il premier e Napolitano, che in queste ore hanno chiesto agli italiani di non andare a votare:
Poi, certo, il voto è anche un diritto. E ciascuno resta libero d’esercitare o meno i diritti che ha ricevuto in sorte.
Tanto più quando s’annunzia un referendum, la cui validità è legata al quorum. Ma questo vale per i cittadini, non per quanti abbiano responsabilità istituzionali.
Loro sono come i professori durante una lezione: non possono dire tutto ciò che gli passa per la testa, perchè hanno un ascendente sugli allievi, e non devono mai usarlo per condizionarne le opinioni.
Infine Ainis ricorda che una norma condanna al carcere chi induce all’astensione:
Anche perchè i profeti dell’astensionismo, nel nostro ordinamento, rischiano perfino la galera, secondo l’articolo 98 del testo unico delle leggi elettorali per la Camera, cui rinvia la legge che disciplina i referendum. Norme eccessive, di cui faremmo meglio a sbarazzarci. Ma c’è anche un equivoco da cui dobbiamo liberarci: sul piano dell’etica costituzionale, se non anche sul piano del diritto, l’astensione ai referendum è lecita soltanto quando l’elettore giudichi il quesito inconsistente, irrilevante. Altrimenti è un sotterfugio.
L’art.98 del testo unico delle legge elettorali per la Camera era stato anche alla base di un commento al vetriolo dello stesso Ainis nel 2005, in occasione della consultazione popolare sulla legge per la procreazione assistita
In quell’occasione il costituzionalista si scagliava contro i prelati (Ruini in primis) che predicavano l’astensione per far fallire il referendum e cioè per mantenere in vigore quella legge 40. Andò così, ma la norma fu poi silurata in numerose occasioni dalla Corte costituzionale.
La norma — anzi la doppia norma — stava sotto gli occhi di tutti, come la Lettera rubata di Allan Poe.
Si tratta di due leggi che puniscono la propaganda astensionista se fatta da persone che ricoprono un incarico pubblico o da ministri di culto.
Qualcosa che in questi giorni sta avvenendo con frequenza sempre maggiore nell’approssimarsi della scadenza del voto referendario, ma che finora è stata rivendicata come un diritto. Invece, secondo la legge, andrebbe sanzionata.
Tutti possono consultare il testo di queste leggi, visitando rispettivamente il sito della Camera (www.camera.it) e quello dei costituzionalisti (www.associazionedeicostituzionalisti.it).
Vediamo dunque insieme di che cosa si tratta.
L’articolo 98 del testo unico delle leggi elettorali per la Camera afferma che chiunque sia investito di un potere, di un servizio o di una funzione pubblica, nonchè «il ministro di qualsiasi culto», è punito con la reclusione da 6 mesi a 3 anni se induce gli elettori all’astensione.
A sua volta, l’articolo 51 della legge che disciplina i referendum (la n. 352 del 1970) estende la sanzione prevista dal precedente articolo alla propaganda astensionistica nelle consultazioni referendarie.
Un problema — e che problema! — per i giuristi che avevano liquidato un po’ frettolosamente la questione. Un problema doppio per chi lancia appelli all’astensione dall’alto d’una cattedra, o in qualità di sindaco, ministro, presidente di un’istituzione pubblica, specie se elevata.
Un problema triplo per le gerarchie ecclesiastiche, per i vescovi, per le migliaia di parroci. E, naturalmente, ignorantia iuris non excusat.
Inutile dire che l’editoriale di Ainis viene fatto circolare ampiamente tra coloro che invece vogliono raggiungere il quorum e affondare le trivelle.
Sui social inoltre è ormai virale un pezzo di giornale risalente al 1985, nel quale si riporta la sentenza della Cassazione che ricorda come sia condannabile chi fa propaganda per l’astensione, così come ricordato da Ainis in queste ore.
Si tratta di un articolo del quotidiano La Stampa, dove il giornalista ricorda come Mario Capanna, ex leader del ’68, denunciò Bettino Craxi per aver esortato gli elettori a ignorare le urne.
Altri tempi, stesse questioni.
(da “Huffingtonpost“)
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