PIERCAMILLO DAVIGO: “CON I TEST, NORDIO VUOLE I GIUDICI FEDELI”
“LA COSTITUZIONE VUOLE UNA MAGISTRATURA DEL TUTTO AUTONOMA DALL’ESECUTIVO”
Il ministro della Giustizia Carlo Nordio non finisce mai di stupirmi perché in tanti anni di magistratura sembra non essere riuscito a capire quale è la magistratura e quale è il tipo di magistrato disegnati dalla Costituzione della Repubblica.
Inoltre, per sostenere le sue tesi, incorre spesso in manifeste illogicità (che, per la motivazione delle sentenze, è un caso di annullamento da parte della Corte di cassazione). Basta leggere la Costituzione, che nella Parte seconda “Ordinamento della Repubblica” nel Titolo I tratta del Parlamento, nel Titolo II del presidente della Repubblica, nel Titolo III del governo e nel Titolo IV della magistratura. E dichiara nell’art. 101 che “i giudici sono soggetti soltanto alla legge” e nell’art. 104 che “la magistratura costituisce un ordine autonomo e indipendente da ogni altro potere”. Nello stesso articolo è introdotto il Consiglio superiore della magistratura, composto per due terzi da magistrati. Nell’art. 105 si affidano al Csm “secondo le norme dell’ordinamento giudiziario, le assunzioni, le assegnazioni ed i trasferimenti, le promozioni e i provvedimenti disciplinari nei riguardi dei magistrati”. Nell’art. 106 si precisa che “le nomine dei magistrati hanno luogo mediante concorso” (mentre per i dipendenti pubblici c’è il concorso salvo i casi previsti dalla legge). Nell’art. 107 la Costituzione afferma che “i magistrati sono inamovibili”. Nell’art. 109 si legge che “l’autorità giudiziaria dispone direttamente della polizia giudiziaria”. Inoltre, secondo l’art. 108, “le norme sull’ordinamento giudiziario e su ogni magistratura sono stabilite con legge”.
Chiunque capisce che la Costituzione vuole una magistratura del tutto autonoma dall’esecutivo. Lo stesso ministro della Giustizia, che pur è titolare dell’azione disciplinare verso i magistrati (art. 107 comma 2), è indicato come colui al quale, “ferme le attribuzioni del Consiglio superiore della magistratura, spettano l’organizzazione e il funzionamento dei servizi relativi alla giustizia” (art. 110). Quanto ai singoli magistrati, oltre alla inamovibilità e – per i giudici – alla soggezione solo alla legge (mentre per il pubblico ministero è previsto dall’art. 107 ultimo comma che “gode delle garanzie stabile nei suoi riguardi dalle norme di ordinamento giudiziario”), l’art. 107 comma 3 afferma che “i magistrati si distinguono tra loro soltanto per diversità di funzioni”. Non solo quindi vi è l’indipendenza della magistratura da ogni altro potere, ma anche l’indipendenza interna, con la sola soggezione alla legge per i giudici. Il ministro Nordio invece finge che tutto quanto riassunto non esista: per sostenere l’opportunità di test psicologici per l’ammissione in magistratura, ha pensato bene di paragonare i magistrati alla polizia giudiziaria sostenendo che, siccome il pubblico ministero è il capo della polizia giudiziaria (che è composta da soggetti che vengono sottoposti ai test), anche i magistrati devono essere sottoposti ai test. Intanto è evidente la prima fallacia logica là dove pretende di sottoporre ai test non solo i magistrati del pubblico ministero, ma anche i giudici che, pur disponendone, non sono a capo della polizia giudiziaria. Anche a tacere del fatto che la polizia giudiziaria non è un corpo ma una funzione, sicché ci sono persone ha hanno la qualità di ufficiali o agenti di polizia giudiziaria senza appartenere a corpi di polizia e che quindi non hanno fatto quei test, vi è una seconda fallacia là dove pensa che l’autorità da cui dipende una struttura faccia parte della struttura stessa. Il pubblico ministero è il capo della polizia giudiziaria, ma non è un ufficiale di polizia giudiziaria. Secondo l’art. 87 comma 9 della Costituzione, il presidente della Repubblica ha “il comando delle Forze armate”, ma non per questo è un militare. Secondo il curioso argomentare di Nordio, invece, bisognerebbe sottoporre a test il presidente della Repubblica poiché i militari sono sottoposti a test. Ma quel che più conta è che la caratteristica essenziale degli appartenenti a corpi militari o comunque di polizia, gerarchizzati, è l’obbedienza; la caratteristica dei magistrati è l’indipendenza, cioè l’esatto contrario. Ammesso che siano necessari i test, questi non potrebbero essere uguali a quelli in uso presso Forze armate o Corpi di polizia. A meno che non si abbia in mente un modello di magistrato diverso da quello descritto nella Costituzione, cioè un magistrato che ubbidisca, in spregio della Costituzione.
PierCamillo Davigo
(da ilfattoquotidiano.it)
Leave a Reply